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Turchia: nuove norme per acquisti immobiliari da parte di stranieri

Con la nuova Legge n. 6302 del 3 maggio 2012, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale turca n. 28296 del 18 maggio scorso, la normativa in materia di acquisto di proprietà immobiliari da parte di persone fisiche straniere viene significativamente innovata. In particolar modo cade il principio di “reciprocità” che aveva fino ad ora governato la materia. Sarà quindi ora il Consiglio dei Ministri che deciderà, anche in assenza di accordi bilaterali, quali siano i Paesi i cui cittadini possano acquistare immobili e terreni in Turchia, decisione che verrà presa in base allo stato delle relazioni bilaterali e degli interessi nazionali.
Parallelamente, la legge innalza anche il limite massimo di terreno acquistabile da una singola persona dai precedenti 2,5 ettari a 30 ettari (ammontare peraltro eventualmente raddoppiabile dal Governo), mentre il limite di superficie totale che gli stranieri possono detenere in un singolo distretto è fissato al 10% dell’estensione del distretto stesso. Tali diritti possono comunque essere limitati, sospesi o annullati (ma anche ampliati, come nel caso di cui sopra) dal Consiglio dei Ministri turco in caso di necessità motivata da superiori interessi nazionali.
Per quanto riguarda invece la possibilità di effettuare investimenti immobiliari da parte di aziende istituite secondo diritto straniero, tale fattispecie resta regolata, come in passato, dalle leggi speciali (come quelle sulle zone industriali, sul turismo, sul petrolio).

fonte: Banca Dati PLA.Net

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