La vigente normativa attribuisce alle Camere di Commercio I.A.A. funzioni definite di “regolazione del mercato” o “paragiurisdizionali”, per l’esercizio delle quali è prevista la costituzione di commissioni arbitrali o conciliative. L’arbitrato e la conciliazione sono strumenti extragiudiziali di risoluzione delle controversie che, in quanto tali, possono ridurre sensibilmente il ricorso al giudice ordinario. Proprio per questo la legislazione attuale tende a diffonderne ed incrementarne l’uso, scontrandosi, comunque, per ora, con una certa diffidenza da parte dell’utente, nonché spesso con una poco diffusa conoscenza dell’esistenza, del significato e dell’utilità di tali strumenti.
La Conciliazione
Si tratta di una tecnica di composizione "amichevole" delle controversie: il conciliatore - diversamente dall’arbitro - non ha il potere, né la funzione, di prendere una decisione vincolante per le parti, ma si limita a favorire un accordo spontaneo tra le stesse, avvalendosi delle sue conoscenze della materia e delle "tecniche di negoziazione".
L’accordo di conciliazione, se raggiunto, ha giuridicamente valore di contratto, cioè vincola le parti al rispetto degli accordi presi.
Il vantaggio che offre la rappresentato dal fatto, che, trattandosi di un accordo, permette alle parti, spesso imprenditori, di mantenere e proseguire i loro rapporti economici. Inoltre i tempi della conciliazione sono estremamente brevi ed i costi ridotti.
Il Servizio di conciliazione della Cciaa di Siena
Il servizio si avvale:
• di una Segreteria che nomina il conciliatore nel caso concreto, organizza l’incontro e provvede a tutte le comunicazioni necessarie;
• dei Conciliatori, iscritti in apposito elenco, del quale fanno parte
professionisti appartenenti a varie categorie economiche o ordini professionali (avvocati, commercialisti, periti agrari, periti industriali, geometri, consulenti del lavoro) in modo da poter scegliere, di volta in volta, il più competente in base alla materia della controversia.La Camera di Commercio di Siena ha aderito al “progetto arbitrato e conciliazione” promosso da UnionCamere Toscana, per cui la struttura del servizio offerto a Siena è quella della maggior parte delle Camere di Commercio della Toscana.
Modalità di attivazione
Il soggetto interessato presenta la domanda di attivazione della procedura conciliativa alla segreteria dello
sportello, avvalendosi degli appositi modelli.
La segreteria comunica la domanda alla controparte, che può:
1) accettare: il procedimento ha seguito con la nomina del conciliatore e la convocazione all’incontro tra le parti ed il conciliatore stesso.
· In caso di raggiungimento dell’accordo viene redatto un verbale di avvenuta conciliazione ed il procedimento si conclude.
· In caso di mancato accordo viene redatto un verbale negativo.
2) non accettare: il procedimento si conclude.
Dal primo Gennaio 2011 la Camera di Commercio di Siena torna ad applicare il tariffario Unioncamere relativo al servizio di conciliazione.
I costi del servizio sono pertanto i seguenti:
DIRITTI DI SEGRETERIA
€ 30,00
(da versare: a cura della parte istante al deposito della domanda)
I diritti di segreteria non sono dovuti nei seguenti casi:
- quando una delle parti della controversia è un consumatore;
- quando il tentativo di conciliazione è previsto come obbligatorio dalla legge;
- quando le parti depositano una domanda di conciliazione congiunta.
SPESE DI CONCILIAZIONE
Valore della lite / Spesa per ciascuna parte
| Fino a | € 1.000,00 | € 40,00 | |
| da | € 1.001,00 a | € 5.000,00 | € 100,00 |
| da | € 5.001,00 a | € 10.000,00 | € 200,00 |
| da | € 10.001,00 a | € 25.000,00 | € 300,00 |
| da | € 25.001,00 a | € 50.000,00 | € 500,00 |
| da | € 50.001,00 a | € 250.000,00 | € 1.000,00 |
| da | € 250.001,00 a | € 500.000,00 | € 2.000,00 |
| da | € 500.001,00 a | € 2.500.000,00 | € 4.000,00 |
| da | € 2.500.001,00 a | € 5.000.000,00 | € 6.000,00 |
| oltre | € 5.000.000,00 | € 10.000,00 |
Le Spese di Conciliazione, come sopra indicate, sono comprensive di IVA.
Il pagamento deve avvenire prima dell’inizio dell’incontro di conciliazione; in caso contrario, la Segreteria sospende il procedimento. Esse comprendono anche l’onorario del conciliatore, e coprono l’intero procedimento di conciliazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti.
Le spese indicate sono dovute da ciascuna parte, anche nel caso in cui le parti siano più di due. Il valore della lite è indicato nella domanda di conciliazione, nel caso in cui lo stesso sia indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti nella quantificazione, la Segreteria individua la tariffa da applicare.
Per l’esigenza di determinazione della tariffa prima dell’incontro, nel modello di attivazione della conciliazione deve necessariamente essere indicato il valore della controversia, il quale deve essere conforme alle richieste formulate.
La segreteria del servizio di conciliazione provvede all’invio, alla parte chiamata alla conciliazione, del solo modello di attivazione della procedura.
L’eventuale documentazione allegata viene conservata nel fascicolo, per l’istruttoria da parte del conciliatore. L’altra parte ha diritto di accesso agli atti del procedimento , salva l’ipotesi in cui la parte attivante abbia espressamente dichiarato che gli stessi siano riservati al solo conciliatore.
Qualora la parte attivante richieda espressamente l’invio degli allegati alla controparte, tutta la documentazione dovrà essere prodotta all’ufficio in doppia copia.
L'arbitrato
L’arbitrato, è, al pari della conciliazione, uno strumento di risoluzione extragiudiziale delle controversie, ma se ne distingue perché è un procedimento di carattere contenzioso nel quale le controversie insorte tra le parti, con il loro consenso, vengono devolute ad arbitri (collegio o arbitro unico) e vengono risolte con una decisione per molti aspetti assimilabile ad una sentenza.
In parole più semplici: mentre il conciliatore aiuta le parti a raggiungere autonomamente un accordo, l’arbitro, sulla base degli elementi che gli vengono forniti, decide chi ha torto e chi ha ragione, e la sua decisione vincola le parti.
· L’arbitrato può essere "amministrato" o "ad hoc": nel primo caso ci si avvale di una struttura, di una organizzazione apposita che prevede un procedimento predeterminato, come può essere ad esempio il servizio di arbitrato offerto dalle Camere di Commercio. Nel secondo caso l’arbitrato, nelle sue modalità e nella sua procedura, viene "costruito" dalle parti, al momento in cui si determina la controversia.
· L’arbitrato può essere secondo equità o secondo diritto: nel primo caso ci si affida al senso personale di giustizia dell’arbitro, nel secondo caso si vincola l’arbitro a decidere secondo le norme dell’ordinamento giuridico.
· L’arbitrato può essere rituale (la decisione , o lodo, è destinata ad acquisire valore di sentenza), o irrituale
(cioè avente tra le parti semplicemente valore negoziale).
Il servizio di arbitrato della Cciaa di Siena
Il servizio si avvale di:
· una segreteria
· il Consiglio della Camera Arbitrale (presieduto dal Presidente della CCIAA)
· l’elenco degli arbitri
Quello offerto dalla Camera di Commercio è un arbitrato amministrato, cioè regolato, nella sua procedura dallo Statuto della Camera Arbitrale di Siena.
Modalità di attivazione
Le parti possono scegliere tra l’arbitrato rituale e l’arbitrato libero o irrituale e tra l’arbitrato secondo equità o secondo diritto. Inoltre possono scegliere tra il collegio arbitrale e l’arbitro unico.
Per poter ricorrere alla procedura arbitrale è necessario che le parti abbiano inserito nel loro contratto un’apposita clausola Clausola Compromissoria). In alternativa possono stipulare un compromesso arbitrale a controversia già insorta.
La domanda può essere presentata unilateralmente, da una soltanto delle parti, (in tal caso la segreteria provvederà a informare la controparte), oppure può essere presentata congiuntamente.
In ambedue i casi le parti possono scegliere gli arbitri (se optano per il collegio arbitrale dovranno accordarsi sul terzo arbitro, mentre gli altri due sono scelti da ciascuna delle parti). In caso di inerzia delle parti gli arbitri sono nominati dal Consiglio della Camera Arbitrale, il quale attinge dall’apposito albo.
La Camera Arbitrale deve comunque - preliminarmente - tentare un pacifico componimento tra le parti, ed il tentativo deve essere reiterato durante il giudizio ogni volta che se ne presenti l’opportunità. Qualora la controversia venga conciliata sarà steso un verbale dell’avvenuta conciliazione.
Riferimenti Normativi
· Legge 29.12.1993, n. 580;
· Art 36 dello Statuto Camerale.
Dove rivolgersi
Tel.: 0577/202573
E-mail: marcella.minucci@si.camcom.it